Una volta determinata la misura complessiva del contributo complessivo che entrambi i coniugi debbono fornire per il sostentamento dei figli, viene determinato, in termini monetari l'importo che entrambi i genitori devono assicurare ai loro figli.
Il contributo complessivo viene diviso per il numero dei figli; in tal modo si determina quale sia la quota di reddito spettante a ciascuno dei figli. La quota di ciascun figlio viene quindi ripartita tra i genitori sulla base della proporzione dei redditi relativi a ciascuno di loro.
Questa prima ripartizione viene fatta esclusivamente in misura proporzionale tra i genitori in relazione ai loro redditi. Ciascun genitore contribuisce in proporzione ai propri redditi (o reddito virtuale ricavabile dalla “redditualizzazione” del patrimonio).
Tale proporzionalità pura sarebbe definitiva solo nel caso in cui qualora il tempo di permanenza presso ciascuno dei genitori fosse equivalente.