Il sistema ReMida permette di determinare, con criteri tendenzialmente uniformi e condivisi, la misura dell'assegno da corrispondere ai figli.
La procedura si svolge attraverso quattro fasi:
1. si determina, in base alle risorse della famiglia, la percentuale del reddito complessivo da destinare ai figli e se ne determina la quantità monetaria;
2. in proporzione delle rispettive risorse dei genitori si determina la quota di contribuzione di ciascuno;
3. in relazione al collocamento dei figli, si procede al correttivo per i tempi di permanenza, si determinano i rispettivi contributi diretti ed indiretti e si calcola l’assegno monetario mensile da corrispondere al genitore che ha con sè i figli in misura prevalente;
4. si determina un ulteriore correttivo monetario che tenga in considerazione l’impegno di accudimento e si determina così l’importo finale dell’assegno mensile.
5. si determina la quota percentuale delle contribuzioni dei genitori alle spese straordinarie.
A) viene determinato il reddito complessivo di entrambi i genitori;
B) viene, successivamente determinata la percentuale del loro reddito che questi devono destinare ai figli; questo valore della percentuale è stato ottenuto innanzitutto su rilevazioni empiriche basate sulla frequenza e misura con cui vengono attribuiti assegni ai figli da parte dei tribunali della Lombardia; tali cifre, per tener conto del numero dei figli vengono coordinate con le cosiddette "scale di equivalenza" delI’ISEE; le regole ISEE sono un dato normativo primario, obiettivo ed giuridicamente utilizzabile per la determinazione delle proporzioni per nuclei familiari conseguenti alla scissione dell’originario, tenendo conto delle variazioni del numero dei vari componenti.
In tal modo si ottiene una percentuale che varia in funzione dei seguenti parametri:
• In considerazione del numero dei figli si determina quale sia la quota di reddito spettante a ciascuno dei figli.
Tale dato costituisce un suggerimento da parte del sistema ReMida; la percentuale può, difatti, essere opportunamente modificata dall'utente.
C) Una volta determinata la percentuale del contributo complessivo di entrambi i genitori, viene determinato, in termini monetari l'importo che entrambi i genitori devono assicurare ai loro figli.
La quota monetaria per i figli viene quindi ripartita sulla base della proporzione dei redditi relativi a ciascuno dei due genitori.
Questa prima ripartizione darebbe per presupposto una ripartizione puramente proporzionale tra i genitori in relazione ai loro redditi; tale proporzionalità viene rigorosamente rispettata solo in caso che il tempo di permanenza presso ciascuno dei genitori sia equivalente.
D) In relazione alla collocazione prevalente presso uno dei genitori va fatto un calcolo che tenga conto del tempo di permanenza trascorso dai figli presso ciascuno di essi. I tempi di permanenza permettono di calcolare la quota di risorse economiche che ciascun genitore impiega nel tempo in cui il figlio è presso di sé (mantenimento diretto) sia la quota che ciascuno dei genitori deve assicurare per il sostentamento del figlio quando questi sia presso l'altro genitore (mantenimento indiretto).
Si impostano (con riferimento ai tempi di permanenza, una serie di proporzioni aritmetiche che portano alla determinazione, per ciascuno dei figli, dell'assegno che deve essere corrisposto al genitore presso il quale il figlio è prevalentemente collocato.
i figli potrebbero essere collocati sia presso uno dei genitori che presso l'altro, ovvero alcuni presso uno ed altri presso l’altro; i calcoli per ciascun figlio vengono sintetizzati in una tabella riassuntiva e si realizza una compensazione interna tra le rispettive voci di dare e di avere (mantenimento diretto ed indiretto). Si determina, quindi, la attribuzione di un assegno monetario complessivo da parte di un genitore all'altro genitore.
Tale importo può essere corretto dall'utente ed il sistema ReMida riallinea tutte le proporzioni relative a tali correzioni.
E) Va tenuto conto dell’impegno di accudimento (criterio distinto rispetto ai tempi di permanenza) da parte del genitore presso cui il figlio trascorre la maggior parte del tempo; si determina una scala di graduazione in un rapporto da 1 a 10 che permette di attribuire al genitore che impiega un maggiore impegno di accudimento una percentuale di correzione che si traduce in cifra correttiva integrativa che possa compensare tale suo impegno; in altri termini l'assegno come determinato precedentemente viene nuovamente rimodulato attribuendo un risparmio monetario al genitore che presta una maggiore attività di accudimento, con un correlativo incremento di misura dell'assegno da parte di chi non è il genitore con collocatario (ferma rimanendo la quantità complessiva di denaro destinata a ciascuno dei figli).
In pratica il genitore che impegna più lavoro di accudimento deve impegnare una minore quantità di impegno monetario in quanto vede riconosciuto dall’altro una maggiore contribuzione in denaro.