PrecedenteSuccessivo
Guida > La nuova tabella per l’assegno divorzile dopo Cass. 11504 del 2017. > ReMida Famiglia  e l’applicazione delle regole fiscali > L’applicazione (facoltativa) di un assegno integrativo quale correttivo fiscale
L’applicazione (facoltativa) di un assegno integrativo quale correttivo fiscale

Il coniuge che riceve l'assegno nominale, a causa delle imposte dovute, riceve in realtà un importo inferiore a quello stabilito

Il coniuge obbligato potrebbe  quindi versare una somma integrativa che equilibri sia il suo vantaggio fiscale sia l'aggravio fiscale subito dall'altro coniuge.

La clausola, in cui il coniuge che eroga l’assegno si assume l’onere di tenere indenne  il coniuge che riceve  dal carico fiscale aggiuntivo,  è stata ritenuta legittima da un decisione della Suprema Corte del 2005.

Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile

Sentenza del 3 maggio 2005, n. 9148

Data Udienza: 22/03/2005

Presidente Sezione: Paolini

Relatore: Di Nubila

Attore: Ministero dell'Economia e delle Finanze; Agenzia delle Entrate

Convenuto: Ri.It.

... 1. In sede di separazione personale dal coniuge, It. Ri. si obbligava a corrispondere una cifra fissa oltre al rimborso dell'IRPEF che la moglie sarebbe stata tenuta a pagare al Fisco. In sede di dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1986, il It. Ri. detraeva sia la cifra fissa, sia il rimborso. Con iscrizione a ruolo ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973, l'Amministrazione Finanziaria recuperava a tassazione tale deduzione, che considerava indebita. Proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale il It. Ri. e detta Commissione lo accoglieva. Proponeva appello l'ufficio e la Commissione Tributaria Regionale di Napoli confermava la sentenza di primo grado, così motivando:

il rimborso dell'IRPEF pattuito dal contribuente costituisce parte integrante dell'assegno alimentare, che ha natura unitaria, come già ritenuto dalla Commissione Tributaria Provinciale;

esso ha la finalità di difendere detto assegno dall'"erosione fiscale" ed ha la stessa finalità e natura di questo;

l'assegno ha cadenza annuale e quindi risponde al requisito della periodicità, previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 597/72;

esso deve considerarsi onere detraibile al pari dell'assegno mensile cui accede.

Ha proposto ricorso per Cassazione l'Amministrazione Finanziaria

(omissis)

il ricorso per Cassazione dell'Amministrazione Finanziaria va disatteso. Sostiene l'Amministrazione Finanziaria, denunciando violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 e 19 del D.P.R. n. 597/73 che gli oneri deducibili ai fini IRPEF sono fattispecie tassativamente previste e che il rimborso dell'IRPEF in favore del coniuge separato, fruitore dell'assegno di mantenimento, non rientra nella previsione dell' art. 10 del D.P.R. n. 917/1986. Esso costituisce solo un "risparmio di imposta", che ha ragion d'essere solo nei riguardi del soggetto che è debitore dell'imposta stessa, in sostanza, la cessione del credito di imposta ai fini IRPEF rappresenta qualcosa di diverso dall'assegno di mantenimento.

7. Tale deduzione appare involgere un apprezzamento in fatto che è precluso a questa Corte di Cassazione. Invero, la Commissione Tributaria Regionale (e prima di essa la Commissione Tributaria Provinciale) ha ritenuto che il It. Ri. abbia pattuito con la moglie un assegno unitario, formato da una parte fissa e da una variabile pari all'importo dell'IRPEF. Tale assegno, ripetesi, è stato dichiarato unico dal giudice di merito con motivazione esauriente, congruamente e logicamente argomentata, talché si sottrae ad ogni censura da parte di questa Corte di legittimità. In sostanza, la Commissione Tributaria Regionale ha ricostruito la volontà delle parti "come se" esse avessero pattuito una cifra globale tale che alla moglie sarebbe in ogni caso residuata una cifra netta mensile di lire tremilioni. La statuizione secondo la quale tale somma è integralmente deducibile non appare contestabile.

 

Il programma ReMida consente agevolmente di determinare una cifra aggiuntiva per riequilibrare il carico fiscale del coniuge che riceve, calcolando indicando con esattezza le reali incidenze economiche di tale soluzione.

Il coniuge obbligato potrebbe, quindi, versare, senza aggravio sostanziale, una somma integrativa che riequilibri sia il suo vantaggio fiscale sia l'aggravio fiscale subito dall'altro coniuge.

L'assegno integrativo (che si somma a quello nominale) viene proposto dal ReMida, ma l'utente può liberamente scegliere un diverso importo.

 

Il programma va utilizzato così:

Il programma provvede all'effettuazione e alla visualizzazione dei calcoli del riequilibrio fiscale solo se la relativa scelta viene esplicitamente confermata dall'utente indicando SI o NO nella relativa casella.

Si può scegliere di rispondere SI o NO nella casella al centro in alto.

Nel caso si risponda SI nel prosieguo del programma sarà utilizzato solo l’assegno fiscalmente “corretto” e la stampa finale darà dettagliata spiegazione della sequenza delle spiegazioni e dei calcoli.
Se invece si risponde NO non verrà applicato alcun correttivo fiscale e nei conteggi successivi sarà utilizzato solo l'assegno “nominale”.

 

L'assegno integrativo è proposto nella cifra indicata nel riquadro

La cifra supplementare (finalizzata al riequilibrio) viene proposta dal sistema ReMida, ma l’utente può inserire una somma da lui preferita (che si sostituisce a quella proposta dal sistema.

 

Per completare il settore ASSEGNO CONIUGE occorre selezionare in alto a destra il tasto

Per procedere al settore successivo cliccare sul modulo

E’ sempre consigliato, al termine di ogni settore, selezionare il tasto in alto a destra

assicurandosi che compaia sulla schermo la seguente dicitura: