È la fase di determinazione dell’assegno per i figli calcolato sulla base del reddito familiare (derivante dalla somma dei redditi inseriti).
Occorre una premessa metodologica che illustra come ReMida introduca un nuovo criterio per determinare la quota parte del reddito familiare destinata ai figli attraverso l’utilizzo della Scale di equivalenza.
Il principio base per stabilire quanta quota del reddito familiare disponibile debba essere destinato ai figli è ricavabile dall’art. 337-ter c.c. che ha sostituito l’art. 155 c.c. (D.lg. 28 dicembre 2013, n. 154).
Il principio prevede una ripartizione proporzionale tra i genitori, considerando i seguenti parametri:
• le attuali esigenze del figlio;
• il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
• i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
• le risorse economiche di entrambi i genitori;
• la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
In un sistema di consulenza giuridico informatico, quale si propone di essere ReMida Famiglia, occorre individuare regole sufficientemente univoche e razionali da poter essere inserite in un “algoritmo”.
Nelle scienze c.d. “sociali” (in cui rientrano il diritto e le sue applicazione giurisprudenziali) l’approssimazione dei concetti, talvolta inevitabile, va coordinata con la capacità di strutturare delle regole, basate su esperienze ripetute per casi simili, con cui “misurare” gli elementi rilevanti.
Anche la “sensazione” (per sua natura difficilmente ponderabile), a ben vedere si basa su elementi di esperienza che, se attentamente analizzati, possono essere anch’essi quantificati (quantomeno come correttivi delle misurazioni di base).
Tali tecniche di misurazione possono essere utilizzate per la determinazione della misura della contribuzione genitoriale per i figli.
Per determinare attraverso un algoritmo quale sia l’assegno di mantenimento dovuto ai figli ReMida Famiglia utilizza la seguente sequenza di operazioni:
1. determina i redditi ed i patrimoni dei genitori
2. determina quanta parte del reddito (monetario o derivante da patrimonio) dei genitori debba essere messo a disposizione dei figli
3. determina l’entità della partecipazione dei genitori tenendo della collocazione dei figli presso ciascuno di essi
4. apporta eventuali correttivi per adeguare ogni decisione al caso concreto
L’operazione indicata al punto 2 (determinare quanta parte del reddito monetario o derivante da patrimonio dei genitori debba essere messo a disposizione dei figli) prevede a sua volta due operazioni coordinate tra loro:
1. valutare il tenore di vita precedente, ossia quello che la famiglia godeva prima della separazione (ciò che comunemente è definito "tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori")
2. al contempo valutare “le attuali esigenze” dei figli
In pratica per determinare l’importo monetario destinato ai figli viene fatto un bilanciamento tra le disponibilità effettive della famiglia, il tendenziale mantenimento del tenore di vita precedente e le esigenze di vita dei figli.
La nozione del “tenore di vita” è un elemento che nella scienza giuridica viene definito “mobile” (relativo) in quanto non ancorato a rigide misurazioni obbiettive ma variabile in relazione ai diversi contesti di riferimento in cui si opera.
Tuttavia è inevitabile che in mancanza di adeguati parametri obbiettivi di riferimento (di per sé “misurabili”) si sia spesso in presenza di valutazioni soggettive da parte dei tribunali italiani, con rilevanti sperequazioni di trattamento (in concreto) tra situazioni consimili.
Per avere un punto di riferimento scientifico ReMida adotta strumenti che non si limitano all’utilizzo delle categorie delle nozioni comuni e di comune esperienza.
Esaminiamo innanzitutto la nozione del “tenore di vita”.
Il tenore di vita si basa essenzialmente sul reddito di cui il nucleo familiare poteva disporre prima della separazione: a reddito familiare più elevato corrisponde, in genere, un più elevato tenore di vita familiare.
Ovviamente non sempre è così, ma per una impostazione di base si può ritenere (in base a fatti notori) che il tenore di vita sia direttamente proporzionale alla quantità di reddito percepito dalla famiglia prima della separazione.
Più problematico è invece l’accertamento delle “esigenze di vita” che importa valutazioni di prospettive e di aspirazioni poco conciliabili con “fatti” giudiziariamente accertabili attraverso documenti e testimonianze.
Va tenuto altresì in considerazione che la regolazione giuridica compiuta dagli organi giudicanti è fortemente condizionata dalla difficoltà di determinazione, per via processuale, sia del tenore sia delle esigenze di vita. La tempistica processuale e il sistema delle prove civili risultano, difatti, seriamente inadeguati per una valutazione affidabile e duratura di questi due parametri.
Quando il nucleo familiare si scinde intervengono inoltre altri fattori economicamente rilevanti.
Se i redditi familiari sono bassi, il tenore di vita può diminuire notevolmente (fino alla cosiddetta soglia di povertà) in quanto la creazione di distinti nuclei comporta un aumento delle c.d. spese fisse che assorbe gran parte delle entrate.
Analogamente avviene quando i redditi sono medi o medio-bassi e il tenore di vita assorbiva quasi l’intero reddito, escludendo accantonamenti e risparmi (quanto meno significativi).
Al contrario, se i livelli di reddito erano elevati e consentivano anche un “risparmio” delle risorse familiari, i consumi e il tenore di vita possono anche rimanere ai medesimi livelli anche dopo la separazione, in quanto i consumi dei due nuclei familiari incideranno essenzialmente sulla precedente quota destinata all’accantonamento.
Occorre quindi trovare una formula che sia utilizzabile in un sistema informatico e sia al contempo giuridicamente rispettosa del dettato normativo, sufficientemente affidabile ed equilibrata da attuare una ripartizione “misurabile” delle risorse familiari e da assicurare ai figli le risorse che l’ordinamento riserva loro.
La misurabilità può essere ottenuta attraverso tabelle costruite su regole sociali chiare e sull’applicazioni di criteri numerici (che rappresentano i valori in gioco).
Per realizzare una struttura tabellare unitaria le formule vengono rese uniformi tramite un modello matematico.
La realizzazione di tali tabelle deve poter consentire sia un facile utilizzo informatico, sia una consultazione “fisica” da parte degli utenti.
Tutte le formule possono essere così utilizzate dal sistema informatico e visualizzate tramite rappresentazione grafica, intellegibile anche dai non esperti, in una struttura a matrice (in pratica una tabella a griglia).
Il metodo è lo stesso con il quale sono state realizzate le tabelle del danno biologico del Tribunale di Milano.
Nelle tabelle del danno biologico i parametri da prendere in considerazione sono soltanto due: l’età del danneggiato e la percentuale di danno biologico riportato.
Nelle tabelle per gli assegni ai figli gli elementi assolutamente indispensabili sono invece almeno tre:
• il reddito del padre
• il reddito della madre
• il numero dei figli
a tali elementi va aggiunto un quarto parametro costituito dalla
• distribuzione dei figli tra i due genitori.
In tali tabelle sulle colonne delle ordinate sono posti i livelli di reddito del padre e della madre, sommati tra di loro e in ordine crescente, sulle righe delle ascisse il numero di figli.
A ogni coordinata di combinazioni di reddito si determina quale sia la quota del reddito familiare complessivo che i genitori debbono assicurare ai figli.
Una tabella di questo genere permette (basandosi su un dato normativo) di ottenere una quantificazione di massima che può costituire un riferimento oggettivo (opportunamente personalizzabile in relazione ai casi concreti).
Le regole applicative si possono ricavare:
• da normative specifiche del settore della separazione e divorzi (auspicabili, ma allo stato inesistenti);
• da regole di esperienza ripetute, verificate e analizzate nella loro frequenza statistica;
• da normative economiche applicabili in altri ambiti sociali ma concettualmente idonee a costituire paramenti tecnici di riferimento (come regole tecniche-sociali del settore).