La regola base fiscale è quella che gli assegni periodici corrisposti al coniuge (separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio) sono considerati redditi e vanno sottoposti ad imposizione fiscale.
Su tali redditi, chi li riceve deve corrispondere le relative imposte.
Consegue che l’assegno ricevuto dal coniuge non può essere considerato netto; se non ci fossero dei correttivi fiscali, porterebbe ad un onere fiscale supplementare, corrispondente alla aliquota fiscale applicabile al coniuge a cui viene corrisposto l’assegno.