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Guida > La nuova tabella per l’assegno divorzile dopo Cass. 11504 del 2017. > Il trattamento fiscale degli assegni di mantenimento al coniuge > Trattamento fiscale per il coniuge che eroga l’assegno periodico di mantenimento.
Trattamento fiscale per il coniuge che eroga l’assegno periodico di mantenimento.

Il coniuge separato o divorziato che, per effetto delle disposizioni del giudice, eroga l’assegno periodico di mantenimento può dedurre dal proprio reddito (imponibile) tali assegni.

La deducibilità è condizionata al fatto che l’assegno sia previsto da un formale provvedimento giudiziale. Eventuali accordi tra i coniugi che non siano trasfusi un provvedimento giudiziario non godono del beneficio della detraibilità.

Tale deduzione comporta che gli importi versati al coniuge vengono detratti dall’imponibile fiscale. Gli assegni periodici rientrano tra gli oneri deducibili dal reddito per il coniuge che li versa all’altro.

Il risultato pratico è che sui redditi in questione il coniuge ha un risparmio fiscale in quanto la sua imposta è inferiore a quella che verserebbe se le somme fossero computate nell’imponibile.

Si ottiene un risparmio fiscale corrispondente alla percentuale dell’aliquota fiscale massima dell’importo erogato.

Queste sono le aliquote applicate.