Va fatta una importante considerazione che riguarda il rapporto tra le nozioni fiscali e definizioni correnti nell’ambito del diritto di famiglia.
Il sistema fiscale consente di determinare il reddito imponibile detraendo dal reddito complessivo (rigo RN1) gli oneri fiscalmente deducibili (rigo RN3).
Ma nella determinazione del reddito disponibile (nozione elaborata nel diritto di famiglia per evidenziare le risorse effettive disponibili per il sostentamento di coniuge e figli) gli oneri fiscalmente deducibili non sono, per la massima parte, deducibili per la determinazione del “reddito disponibile”.
Per la determinazione del reddito disponibile va difatti preso in considerazione il reddito complessivo e non quello imponibile: la normativa fiscale, nel determinare le deduzioni (da cui si ottiene il reddito imponibile), svolge considerazioni di politica fiscale che sono in gran parte differenti rispetto alla finalità del giudice delle separazioni e divorzi.
La maggior parte delle detrazioni fiscali (rigo RN3) non possono essere detratte dal reddito disponibile (destinato al sostentamento di coniuge e figli); solo alcune (poche) costituiscono degli oneri che sono collegati effettivamente alla produzione del reddito.
Costituiscono oneri, detraibili fiscalmente, ma che non possono essere sottratti al reddito disponibile per coniuge e figli:
• le erogazioni liberali (associazioni religiose, Onlus, istituzioni culturali ecc..);
• il valore corrispondente alla rendita catastale dell’abitazione principale e di sue pertinenze;
• le spese mediche detraibili;
• le detrazioni fiscali per i figli;
• i contributi previdenziali per i collaboratori domestici;
• le spese per degli eredi per il defunto;
• contributi volontari per forme pensionistiche complementari e individuali;
• contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale;
• investimenti in start-up;
Vi sono, invece, oneri deducibili che vanno effettivamente correlati strettamente con la produzione del reddito:
• i contributi previdenziali e assistenziali;
Per queste ultimi oneri la tecnica suggerita per chi usa il programma ReMida è quella di inserirli come voce in detrazione nella sotto sezione degli oneri (nell’interesse della famiglia) che gravano sui redditi.
Qui possono essere inseriti (e dedotti opportunamente) tutti quegli oneri che debbono essere considerati in quanto effettivamente e consapevolmente correlati con l’interesse della famiglia. In tal modo se ne può tenere adeguatamente conto in senso economico (l’inserimento della voce negli oneri per la famiglia riduce l’entità del “reddito disponibile”).
Conclusa la compilazione si preme il tasto Conferma e si passa ai dati successivi.