ReMida Famiglia propone ( di default) la determinazione dell’assegno prima per il coniuge e successivamente (dopo l’avvenuto riequilibrio), la determinazione del contributo per i figli.
Questa impostazione può essere modificata dall’utente attraverso il menù a tendina in alto a destra; in tal modo si può scegliere non solo di calcolare prima il contributo ai figli e dopo l’assegno per il coniuge, ma anche di escludere dal conteggio l’assegno per il coniuge (unioni non matrimoniali).
A seconda della scelta selezionata il sistema presenta una scheda prima dell'altra; non è quindi possibile passare alla scheda per il contributo ai figli se non si è prima completata quella per l’assegno al coniuge (o viceversa).
Sotto il profilo metodologico la soluzione proposta dal sistema (calcolare prima l’assegno per il coniuge) appare quella preferibile sotto tutti i punti di vista.
• La legge prevede che entrambi i genitori contribuiscano ai bisogni della prole in proporzione delle rispettive risorse (art. 337-ter c.c. che ha sostituito l’art. 155 c.c.; D.lg. 28 dicembre 2013, n. 154). Ciò comporta che anche con l’assegno ricevuto dall’altro genitore si debba partecipare alla contribuzione per i figli;
• L’assegno ricevuto da un coniuge costituisce a sua volta un vero e proprio reddito (e così viene considerato a livello fiscale) che entra a far parte del complessivo reddito e con il quale, a sua volta, deve contribuire al mantenimento dei figli;
• è diffusa, però, l’opinione che la ripartizione delle risorse “prima al coniuge” sarebbe una inutile e complicata “partita di giro”; i vantaggi di una maggior trasparenza del metodo “prima al coniuge” sono però, indubitabili; la asserita maggiore laboriosità del calcolo è superata dall’utilizzo del computer che evidenzia immediatamente i valori in gioco e li ripartisce in maniera programmata;
• la soluzione “prima ai figli” è spesso dettata da una volontà di riconoscere una valenza preminente al benessere di figli minori e di dare al coniuge solo “quello che rimane” (se rimane!)
• La corresponsione dell’assegno “prima al coniuge” meno abbiente determina quindi un immediato riequilibrio dei redditi tra i genitori e conseguentemente un riequilibrio della loro partecipazione economica al doveroso e comune mantenimento dei figli in proporzione delle rispettive capacità.
• con la attribuzione di un reddito al coniuge meno favorito si consente a questo di partecipare alla contribuzione per i figli; in caso contrario (determinazione prima ai figli) se un coniuge fosse privo di redditi l’intero onere di contribuzione per i figli graverebbe esclusivamente su uno solo dei genitori e l’altro genitore non parteciperebbe in alcun modo al mantenimento dei figli neppure con l’assegno che gli venisse assegnato con un calcolo residuale;
• un’ulteriore conseguenza dell’impostazione prescelta è che l’assegno per il coniuge, proprio in quanto determinato “a monte” rispetto alla contribuzione per i figli e non già “a valle” della stessa (ossia sulla base del reddito residuato in capo all’obbligato dalla suddetta contribuzione), non subirebbe modificazioni in conseguenza dell’autonomia economica raggiunta in seguito dai figli e non richiederebbe pertanto alcun successivo intervento (stragiudiziale o giudiziale) per l’eventuale “riequilibrio” tra i redditi dei coniugi. Si eviterebbero inutili procedimenti di modificazione delle condizioni.
• L’assegnazione di una quota di sostentamento “prima al coniuge” permette di attribuire al nucleo familiare del genitore collocatario le risorse adeguate per un sostentamento equilibrato. Si supere in tal modo la contestazione (che spesso viene fatta dal coniuge che deve erogare) che l’assegno fissato per i figli sarebbe eccessivo per il loro effettivo sostentamento. Troppo spesso, infatti, nella prassi giudiziaria l’assegno ai figli è “tenuto alto” proprio per permettere al nucleo familiare ove sono i figli di godere di risorse adeguate per la dignitosa sopravvivenza.
La duttilità di ReMida Famiglia consente comunque di impostare i calcoli con l'altra scelta (calcolare l’assegno prima per i figli).
I risultati della scelta (prima al coniuge o prima ai figli) non sono equivalenti.
Ecco due esempi dei risultati ottenibili da ReMida con le due diverse impostazioni è il seguente:
LUI
SCELTA PRIMA AL CONIUGE |
SCELTA PRIMA AI FIGLI |
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con altra combinazione di redditi (LUI 9.000 e LEI 1.000):
SCELTA PRIMA AL CONIUGE |
SCELTA PRIMA AI FIGLI |
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L’analisi dei conteggi porta alle seguenti considerazioni:
per il caso “prima ai figli” viene ridotto in maniera rilevante il contributo di assegno al coniuge più sfavorito ma al contempo aumenta il contributo per i figli; la cifra complessiva, però non varia di un importo rilevante.
Per il caso di calcolo “prima al coniuge”, su circa un carico complessivo di assegni di circa 1900 euro chi deve pagare gli assegni eroga 53 euro in più (3% in più). Se il carico complessivo degli assegni si aggirasse sui 3000 euro al mese, si dovrebbero pagare complessivamente 91 euro in più (5,5% in più).
Le somme differenziali complessive della soluzione “prima ai figli” non sono, alla fine, molto rilevanti ed il punto di equilibro viene raggiunto in quanto il coniuge meno favorito partecipa in misura inferiore al mantenimento per i figli.