Il patrimonio
mobiliare è costituito dalle componenti di seguito specificate, anche
detenute
all'estero, possedute alla data del 31/12/2016, fatto salvo quanto diversamente
disposto con
riferimento a singole componenti:
a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto
il valore del saldo
contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31/12/2016, ovvero, se
superiore, il valore
della consistenza media annua riferita al medesimo anno. Qualora nell'anno
precedente si sia proceduto all'acquisto di componenti del patrimonio
immobiliare,
ovvero a variazioni ad incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare,
per
un ammontare superiore alla differenza tra il valore della consistenza media
annua e
del saldo al 31 dicembre, può essere assunto il valore del saldo contabile
attivo al 31
dicembre dell'anno precedente, anche se inferiore alla consistenza media; ai
soli fini di
successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza media annua va
comunque
indicato;
b) titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito
e credito, buoni fruttiferi
ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla
data del
31/12/2016;
c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio
(O.I.C.R.) italiani o
esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto
redatto dalla
società di gestione alla data del 31/12/2016;
d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in
mercati regolamentati,
per le quali va assunto il valore rilevato alla data del 31/12/2016, ovvero, in
mancanza,
nel giorno antecedente più prossimo;
e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati
e
partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore
della frazione
del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo
bilancio
approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso
di
esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle
rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei
relativi
ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi
all'impresa,
affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo
23 luglio
1996, n. 415, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti
dall'ultimo
rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati
dalla
Commissione nazionale per le società' e la borsa, dal gestore del patrimonio
anteriormente alla data del 31/12/2016;
g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore
corrente alla data del
31/12/2016, nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla
vita e di
capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente
versati a
tale ultima data, al netto degli eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a
premio unico
anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l'importo
del premio
versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali
alla medesima
data non è esercitabile il diritto di riscatto;
h) il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità
ordinaria, ovvero il
valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le
imprese
individuali in contabilità semplificata, determinato con le stesse modalità
indicate alla
lettera e).
i) per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati
anche a
soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è
assunto per
la quota di spettanza.
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Dal valore del patrimonio mobiliare totale, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia
pari a
6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare
successivo al
primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia è incrementata di
1.000 euro per
ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo. Tale
franchigia non si
applica ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione
reddituale.