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Valori del patrimonio immobiliare (ISEE)

Il patrimonio mobiliare è costituito dalle componenti di seguito specificate, anche detenute
all'estero, possedute alla data del 31/12/2016, fatto salvo quanto diversamente disposto con
riferimento a singole componenti:
a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo
contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31/12/2016, ovvero, se superiore, il valore
della consistenza media annua riferita al medesimo anno. Qualora nell'anno
precedente si sia proceduto all'acquisto di componenti del patrimonio immobiliare,
ovvero a variazioni ad incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, per
un ammontare superiore alla differenza tra il valore della consistenza media annua e
del saldo al 31 dicembre, può essere assunto il valore del saldo contabile attivo al 31
dicembre dell'anno precedente, anche se inferiore alla consistenza media; ai soli fini di
successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza media annua va comunque
indicato;
b) titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi
ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del
31/12/2016;
c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o
esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla
società di gestione alla data del 31/12/2016;
d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati,
per le quali va assunto il valore rilevato alla data del 31/12/2016, ovvero, in mancanza,
nel giorno antecedente più prossimo;
e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e
partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione
del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio
approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di
esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle
rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi
ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa,
affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio
1996, n. 415, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo
rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla
Commissione nazionale per le società' e la borsa, dal gestore del patrimonio
anteriormente alla data del 31/12/2016;
g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data del
31/12/2016, nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di
capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a
tale ultima data, al netto degli eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico
anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l'importo del premio
versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima
data non è esercitabile il diritto di riscatto;
h) il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il
valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese
individuali in contabilità semplificata, determinato con le stesse modalità indicate alla
lettera e).
i) per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a
soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per
la quota di spettanza.
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Dal valore del patrimonio mobiliare totale, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a
6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al
primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia è incrementata di 1.000 euro per
ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo. Tale franchigia non si
applica ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione reddituale.