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L’assegnazione della casa coniugale.

Il sistema normativo prevede che il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori.

Un criterio più concreto è stato dettato dalla giurisprudenza della Suprema Corte che ha stabilito che il criterio economico di riferimento dovesse essere quello del valore locativo.

Cass. civ. [ordinanza.], 17-12-2015, n. 25420. In tema di separazione personale dei coniugi, il godimento della casa familiare costituisce un valore economico - corrispondente, di regola, al canone ricavabile dalla locazione dell'immobile - del quale il giudice deve tener conto ai fini della determinazione dell'assegno dovuto all'altro coniuge per il suo mantenimento o per quello dei figli.

ReMida propone (ma permette altri criteri di quantificazione) una regola (il c.d. algoritmo) sulla base di criteri accettati da gran parte della giurisprudenza.

In caso di assegnazione della casa coniugale e di titolarità totale o parziale, in capo all’altro coniuge, di un diritto di proprietà (o di un altro diritto reale di godimento) il sistema propone una parziale compensazione economica della perdita di godimento del coniuge non assegnatario attraverso una riduzione dell’assegno di mantenimento al coniuge assegnatario (con possibilità anche di scegliere una diversa soluzione).

Va innanzitutto notato che il riequilibrio va attuato solo (come indica la legge) nei rapporti economici “tra i genitori”, poiché la legge non prevede un riequilibrio economico anche nei confronti dei figli.

Nota di metodo per l’utilizzo del programma:

qualora si ritenesse (giuridicamente) di dover attribuire anche un valore economico alla assegnazione della casa coniugale con una decurtazione dell’importo degli assegni per i figli si può

inserire una cifra  (da valutare con riferimento ai casi concreti) nella voce degli “Oneri”  (all’interno del settore Redditi). In tal modo si ottiene l’effetto di ridurre il reddito disponibile del genitore che perde l’utilizzo della casa per la quota di sua proprietà.